La legge di Bilancio 2023 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all”Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questa definizione agevolata prevede la facoltà per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni.
Il beneficio tratto dalla definizione agevolata, consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di 1/18 della sanzione prevista dalla legge.
Sono inoltre da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Le modalità di pagamento della rottamazione, avviene attraverso una delle due procedure:
Nel caso di omesso o tardivo saldo superiore a cinque giorni, la rottamazione delle cartelle risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione Quater, la legge prevede che siano sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata (prevista il 31 luglio 2023) le somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivati da precedenti rateizzazioni.
Di conseguenza, in data 31 luglio 2023 le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la rottamazione delle cartelle, sono automaticamente revocate.
Qualora la domanda non dovesse essere accolta, sarà possibile riprendere il pagamento delle rate del piano di rateizzazione previste in precedenza.
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